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Aperto da Checco-79, Ottobre 30, 2011, 10:45:25 PM

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Aliberto47

Citazione di: orsothomas il Dicembre 07, 2011, 12:40:12 PM
non dovrebbe far fede il valore dichiarato in polizza?

non è così.... il valore di un bene assicurato dichiarato in polizza assicurativa deve essere pari o al limite, per sicurezza, poco superiore al valore di detto bene... e questo per avere la certezza che in caso di furto o incendio venga liquidato il valore effettivo del bene.

cmq non può essere liquidato un valore superiore, neanche se il premio di polizza è stato pagato sulla base di un valore superiore al reale, in quanto per la legge sarebbe considerato un "illecito arricchimento".... per la compagnia assicuratrice che per anni ha invece percepito un premio superiore (sia pur su dichiarazione dell'incauto assicurato) c'è cmq l'arricchimento, ma non è illecito.... sob!

se il valore dichiarato è invece inferiore a quello reale, in caso di sinistro verrà liquidato il solo valore dichiarato in caso di perdita totale del bene, ovvero in misura proporzionale al danno effettivo subito nel caso di danno parziale.

in caso di veicoli particolari, come i nostri camper o veicoli storici, customizzati, etc. è opportuno procurarsi documentazione tipo cerificazioni A.S.I., perizie, fotografie, etc. che possano attestare un maggior valore al fine di essere certi che venga cmq liquidato il valore effettivo e non quello risultante dai famigerati listini in mano ai periti delle assicurazioni.

in parole povere, hanno sempre ragione loro.....

cmq è inutile assicurare i nostri mezzi per valori tanto superiori al reale; meglio verificare ad ogni scadenza annuale e rettificare la polizza in base al valore effettivo; alcune compagnie prevedono delle indicizzazioni automatiche che annualmente correggono valori e premi per cui basta partire con un valore corretto e sarà cosi automaticamente negli anni successivi ma cmq la nostra sorveglianza ed eventuale rettifica valori da parte nostra è sempre opportuna.

ciao a tutti.


orsothomas

grazie Aliberto per questa consulenza. Daria ha assicurato il Leo per credo 32-33 mila e stando a una prudente valutazione di chi me lìha venduto vale sui 3o circa.

Checco-79

L'assicurazione già alla stipula della polizza mi aveva valutato Guido 500€ meno di quanto ho dichiarato di averlo pagato, più il ribasso annuale automatico.. (di 500€ l'anno, e lo ha chiesto a me.. "quanto scaliamo ogni anno? 1000? 500?"  ??? ) in pratica ora se me lo rubano mi danno si e no 5000 euro.. e dove lo trovo un T4 bello come Guido a 5000€?
Tutti ladri..
AH! inoltre ho sentito dire che passandolo d'epoca c'è solo l'rc  auto e non si possono includere le varie polizze che ho attualmente tipo incendio, furto, atti vandalici e atmosferici..  ??? devo andare a fare altre due chiacchiere con l'assicuratore della malora..
Checco e Guido (t4 california '92, 2000 benzina/gpl)

orsothomas

peggio degli assicuratori ci sono solo le banche...se non fanno la fine di Lehmann & Brothers!

der_spaghettifresser

#19
A proposito di customizzati, Checco se il bullbar ce l'hai sul libretto da un po' di anni (non so quanti ma se è stato installato subito sei a posto) è probabile che te tu lo possa tenere. Ho visto dei bed stramodificati con registrazione asi.

Citazione di: orsothomas il Dicembre 08, 2011, 11:56:06 AM
peggio degli assicuratori ci sono solo le banche...se non fanno la fine di Lehmann & Brothers!

Peggio le assicurazioni delle banche. Non falliscono, fanno fallire te.

Checco-79

Il bull bar ce l'ha su dal 98 mi pare (appena passato al secondo proprietario) ma sul libretto non c'è scritto, ho solo un foglio "volante" con la dichiarazione di istallazione con riportata la sentenza in cui secondo l'articolo x comma y è ammessa l'istallazione di parti speciali (o customizzazione) fino a una certa data, fortunatamente non mi ha mai fermato mai nessuno per contestarmi il bull bar :-X anzi un vigile mi ha fatto anche i complimenti..  ;) comunque all'auto club mi hanno consigliato di togliere tutto e lasciarlo originale almeno per fare le foto poi potrei rimettere su tutto.. tra l'altro la prossima settimana lo porto dal carrozziere a far pitturare tutta la parte bassa delle fiancate e la mascherina e visto che ci siamo smonto i pezzi e provo a far tornare nero il paraurti davanti che è l'unica nota stonata da quando l'ho lucidato l'ultima volta.

PS: ma allora l'ex t4 di Guglielmo appena customizzato? omologato in germania?
Checco e Guido (t4 california '92, 2000 benzina/gpl)

orsothomas

bisogna vedere cosa riportava il libretto tedesco. Per le MCTC italiane quello che arriva con l'ok del TÜV tedesco è ok d'ufficio. Se lo vuoi immatricolare come sommergibile, lo immatricoli in D e poi lo importi in I. Buone immersioni!

der_spaghettifresser

#22
Checco, io pensavo che il tuo fosse italiano dalla prima immatricolazione. Penso che dopo 10 anni sia tutto ammissibile,basandomi sulla norma che regola gli impianti GPL. Se poi è riportato sul vecchio libretto tedesco meglio ancora.
Per intenderci, ecco un esempio di un furgone non proprio "originale"

http://annunci.ebay.it/annunci/caravan-e-camper/pesaro-urbino-annunci-saltara/bedford-cf-van/18676141

T4 customizzato? dove? foto! ora! :P

der_spaghettifresser

#23
dal codice FIVA

cancellato e riscritto sotto

Checco-79

Il mio è italianissimo, comprato nuovo alla vw di Osimo (dove abito) dal mio gioielliere di fiducia e venduto ad un suo amico maniaco del T4, sempre di Osimo.. più che italiano direi che è proprio osimano doc.
L'unica cosa che mi mette dubbio è che il "maniaco" ha voluto ritargarlo..
l'impianto gpl ce l'ho messo io 3 anni fa..  queste cose potrebbero creare problemi?
Checco e Guido (t4 california '92, 2000 benzina/gpl)

der_spaghettifresser

#25
A questo punto no, perchè il certificato dei 20 anni non mette limiti all'installazione dell'impianto, quello dei 30 ne mette 10 di anni, dunque prima ti fai il certificato poi tra 10 anni se avari ancora il guido ti becchi la targa oro, tanto saranno passati + di 10 anni dall'installazione (ammesso che non cambino i regolamenti).
Secondo me puoi tenere anche il bullbar dato che ce l'hai sul libretto da ben 13 anni: è parte integrante del van come il motore.

Mi sa invece che devi verniciare di bianco la parte del muso che divide la griglia sopra (radiatore) da quella sotto.

der_spaghettifresser

#26
Brillante idea!  ;D Volevo caricare due pdf sul regolamento tecnico delle commissioni asi ma visto che è un casino faccio un bel copiaincolla qui.

der_spaghettifresser

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO - COMMISSIONI TECNICHE NAZIONALI
REGOLAMENTO GENERALE 2010

1) PARTE GENERALE
1.1 Le Commissioni Tecniche Nazionali (d'ora in avanti definite C.T.N.) sono istituite ai sensi degli artt. 1, 6, 13 e 16 dello Statuto dell'ASI e sono composte dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dai Commissari e dall'Albo degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore.
1.2 L'ASI fa proprio il Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente, ai cui principi culturali uniforma il proprio comportamento.
1.3 L'ASI, a domanda degli iscritti alle Associazioni federate e dopo esame effettuato dalla CTN di competenza, accertata la sussistenza dei requisiti richiesti, può iscrivere i loro veicoli negli appositi Registri all'uopo istituiti.
1.4 La domanda di iscrizione ai Registri ASI, redatta sugli appositi modelli predisposti dalla CTN di competenza, corredata di tutte le informazioni e, quando richiesto, anche della documentazione fotografica e della campionatura dei materiali impiegati, dovrà essere consegnata al Responsabile Tecnico del Club di appartenenza (d'ora in avanti definito Tecnico di Club).
1.5 L'ASI, a richiesta degli interessati, secondo quanto stabilito al punto 2 che segue, rilascia, per i veicoli iscritti nei propri appositi Registri, i seguenti documenti a firma del legale rappresentante o suo delegato:
1.5.1 Attestato di datazione e storicità
1.5.2 Certificato d'Identità (Omologazione)
1.5.3 Carta d'Identità FIVA
1.5.4 Certificato di rilevanza storica e collezionistica

2) CONTENUTO E MODALlTA' Dl RlLASClO DEI SINGOLl DOCUMENTl
2.1 Attestato di datazione e storicità (ad esclusione delle macchine agricole ed industriali, imbarcazioni ed aerei)
2.1.1 Documento contenente la datazione e gli estremi identificativi del veicolo.
Viene rilasciato ad probationem su domanda compilata dal proprietario del veicolo che deve certificare con propria firma le informazioni indicate nel modulo di richiesta, ai sensi dell'art. 63 commi 2 e 3 della Legge 342/2000, a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni – compresi quelli con impianto GPL - purché dotati di:
- carrozzeria,telaistica e/o allestimento conforme all'originale o legittimato;
- motore tecnicamente dello stesso tipo montato in origine dal costruttore ovvero annotato sui documenti del veicolo;
- interni /selleria decorosi.
Consente di ottenere - se ritenuto idoneo dalle Compagnie di Assicurazione - il particolare trattamento assicurativo in materia. E' inoltre utilizzabile per le pratiche di sdoganamento previo esame del veicolo.
2.1.2 Il Tecnico di club, ricevuta la domanda, dopo aver esaminato ed identificato il veicolo e in presenza dei requisiti di cui al punto 2.1.1, controfirmerà la domanda da inviare alla Segreteria Generale dell'ASI.
2.1.3 L'ASI, vista la domanda e letta la relazione del Tecnico di Club, potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare l'Attestato di datazione e storicità ovvero chiedere la produzione di ulteriori documenti. Potrà anche non accogliere la domanda ed archiviarla.

2.2 Certificato d'Identità (Omologazione)
2.2.1 Documento di riconoscimento riguardante i veicoli costruiti da oltre venti anni (giorno/mese/anno), contenente la fotografia, la datazione, gli estremi identificativi, la descrizione dello stato di conservazione o dell'avvenuto restauro, la classificazione nonché l'annotazione delle eventuali difformità dallo stato d'origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente. Dovrà inoltre riportare obbligatoriamente e dettagliatamente sulla domanda la storia del veicolo. Viene concesso in uso al tesserato insieme ad una targa metallica corrispondente al documento. A richiesta, potranno essere rilasciati, contestualmente al Certificato d'Identità (Omologazione) anche la Carta d'Identità FIVA, l'Attestato di datazione e storicità e il Certificato di rilevanza storica e collezionistica. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI ed il particolare trattamento assicurativo.
Non potranno ottenere il Certificato di identità quei veicoli dotati di impianto GPL non storicizzato (non montato in periodo d'uso o da almeno 10 anni).
2.2.2 Il Tecnico di club ed almeno due Commissari, ed in caso le loro competenze di marca e/o modello non coprano sufficientemente tutti i veicoli presenti, anche esperti di marca e/o modello in grado di completare le conoscenze necessarie all'esame di ciascun veicolo, procederanno, nella seduta fissata dalla C.T.N.A., all'esame del veicolo proponendo la sua identificazione e classificazione secondo i tipi ed i gruppi come definiti dal Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente. In apposita relazione annoteranno dettagliatamente la storia del veicolo e le eventuali difformità dallo stato d'origine.
2.2.3 In casi eccezionali di comprovato grave impedimento del Tecnico di club o di eccessiva distanza tra la sua sede e quella ove dovrà essere esaminato il veicolo, il presidente del club potrà chiedere alla CTN di competenza che esso venga esaminato dai soli componenti della commissione stessa.
2.2.4 A richiesta dell'interessato e dopo aver redatto la relazione di cui al punto 2.2.2., i componenti della CTN di competenza potranno rilasciargli a vista un Permesso di Partecipazione alle manifestazioni iscritte a calendario nazionale ASI, valido per il periodo massimo di sei mesi, rinnovabile a discrezione della CTN di competenza.
2.2.5 A seguito della relazione della CTN di competenza, la quale provvederà alla rettifica di eventuali imprecisioni od inesattezze riguardanti la datazione, l'identificazione e la classificazione per tipi e gruppi del veicolo, l'ASI potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare il Certificato d'Identità (Omologazione), sospendendo l'eventuale Permesso di Partecipazione.
2.2.6 In caso di esito negativo dell'esame, la domanda di Certificato d'Identità (Omologazione) verrà archiviata. A richiesta dall'interessato e sussistendone gli specifici requisiti, l'ASI potrà concedere l'Attestato di datazione e storicità previsto al punto 2.1

2.3 Carta d'Identità FIVA
2.3.1 Documento di riconoscimento del veicolo contenente la fotografia, la datazione,
gli estremi identificativi, la classificazione nonché l'annotazione delle eventuali difformità dallo stato d'origine riscontrate, secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente e, se necessario, la sintesi della storia del veicolo. Viene emesso ai sensi degli artt. 3 (Classifications Technique des vehicules) e 6 (Carte d'ldentite FIVA) del Codice Tecnico Internazionale vigente e concesso in uso al tesserato. Consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario internazionale FIVA e il particolare trattamento assicurativo. Non consente la partecipazione alle manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ASI e non può essere rilasciato ai veicoli immatricolati nei paesi esteri. E' valido dieci anni e deve essere rinnovato al momento dell'eventuale cambio di proprietà del veicolo.
Viene rilasciato a tutti i veicoli che abbiano compiuto 30 anni.
2.3.2 Il Tecnico di Club ed almeno due Commissari od Esperti di Marca e/o di modello e di settore della CTN di competenza, nella seduta fissata da quest'ultima, procederanno all'esame del veicolo proponendo alla CTN la sua identificazione e classificazione secondo i tipi e i gruppi previsti dal Codice Tecnico Internazionale FIVA vigente. In apposita relazione, sottoscrivendola, annoteranno sinteticamente la storia del veicolo e le eventuali difformità dallo stato d'origine.
Qualora il veicolo fosse già dotato di Certificato d'Identità (Omologazione) il cui esame sia stato effettuato da non più di un anno, il documento verrà rilasciato con l'annotazione dei nomi degli esaminatori. Qualora invece l'esame risalisse ad oltre un anno e fino a dieci il tesserato dovrà produrre una serie di fotografie attuali comprovanti il perdurare delle condizioni tecniche ed estetiche che hanno consentito il rilascio del Certificato d'Identità (Omologazione). In tal caso sulla Carta d'Identità FIVA saranno annotati i nomi dei due esperti che avranno verificato la rispondenza delle condizioni visibili nelle attuali foto con quelle visibili nelle foto allegate alla domanda di Certificato d'Identità (Omologazione).
2.3.3 In casi eccezionali di comprovato grave impedimento del Tecnico di club o di eccessiva distanza tra la sua sede e quella ove dovrà essere esaminato il veicolo, il presidente del club potrà chiedere alla CTN di competenza che l'esame venga effettuato dai soli componenti della commissione stessa.
2.3.4 A seguito di relazione degli esaminatori, i quali provvederanno alla rettifica di eventuali imprecisioni od inesattezze riguardanti l'identificazione e la classificazione per tipi e gruppi del veicolo, l'ASI potrà rilasciare il documento.
2.3.5 In caso di esito negativo dell'esame, la domanda di Carta d'Identità FIVA verrà archiviata. L'interessato avrà la facoltà di appellarsi alla Commissione Tecnica Internazionale della FIVA, nei modi e termini da questa previsti.
2.3.6 In caso di urgenza manifestata dal richiedente, il luogo e la data dell'esame potranno essere concordati con la segreteria della CTN di competenza e i costi di trasferta degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore saranno a carico del richiedente.
2.3.7 In caso di urgenza determinata dalla imminente partecipazione a manifestazioni internazionali o ad eventi che si tengono all'estero, la segreteria della CT FIVA, in via eccezionale, potrà rilasciare una Carta d'Identità FIVA provvisoria, stabilendone il periodo di validità.
2.3.8 Allorché il giudizio venga richiesto direttamente dalla FIVA, per veicoli posseduti da non tesserati all'ASI, esso sarà espresso dopo esame condotto da almeno due Esperti di Marca e/o di modello e di settore all'uopo nominati. In caso di urgenza, si adotteranno le modalità dei superiori punti 2.3.6 e 2.3.7.

2.4 Certificato di rilevanza storica e collezionistica (C.R.S.C.)
2.4.1 Documento emesso in relazione al Decreto 17/12/2009, pubblicato sul supplemento ordinario n. 55 alla G.U. del 19.03.2010, attestante la data di costruzione dell'esemplare contraddistinto col numero di telaio in esso indicato, nonché le caratteristiche tecniche del modello cui l'esemplare appartiene, in sintonia con la scheda diramata dalla Casa costruttrice al momento dell'omologazione del modello medesimo. Viene rilasciato ai veicoli costruiti da oltre venti anni. Consente l'immatricolazione o la reimmatricolazione in Italia di veicoli radiati per qualsiasi motivo o provenienti dall'estero e la loro revisione periodica, ai sensi degli artt. 60 del Codice della Strada e 215 del Regolamento.
2.4.2 II Tecnico di club procederà all'identificazione del veicolo e redigerà una relazione che inoltrerà alla segreteria della CTN di competenza, insieme alla domanda.
2.4.3 A seguito della relazione del Tecnico di club, l'ASI potrà iscrivere il veicolo nell'apposito Registro e rilasciare la C.R.S.C. ovvero richiedere ulteriore documentazione e/o una nuova identificazione e relazione da parte di almeno due componenti della CTN di competenza, nominati dal Presidente della Commissione medesima, in esito alla quale deciderà.
2.4.4 In caso di decisione favorevole, l'ASI iscriverà il veicolo negli appositi Registri e rilascerà il C.R.S.C. In caso contrario, la domanda di C.R.S.C.verrà archiviata.

3) VARIE
3.1 La dizione "Associazioni federate", contenuta nel presente Regolamento, comprende tutte le Associazioni ed Enti federati dell'ASI (Soci) anche se denominati Circolo, Club, Registro, ecc.
3.2 Duplicati: L'iscritto potrà chiedere ed ottenere duplicato dei documenti per i quali ne è consentito il rilascio, previa domanda corredata di denunzia alle competenti Autorità nel caso di furto o smarrimento ovvero dell'originale del documento stesso nel caso fosse deteriorato, nonché il rimborso delle spese di segreteria.
3.3 Migliorie o modifiche successive all'esame delle CTN
3.3.1 Le eventuali modifiche o migliorie apportate al veicolo iscritto in uno dei Registri ASI dovranno essere comunicate alla segreteria della CTN di competenza per l'aggiornamento dell'archivio.
3.4 Sospensione e cancellazione dai Registri
3.4.1 La CTN di competenza, qualora accertasse che siano venuti meno in via temporanea o definitiva i requisiti per mantenere l'iscrizione, potrà avanzare al Consiglio Federale proposta di sospensione o cancellazione del veicolo dai Registri ASI. La Carta d'identità FIVA è disciplinata dall'art. 6 del Codice Tecnico Internazionale FIVA.
3.4.2 A seguito della cancellazione del veicolo dai Registri, l'intestatario dei documenti concessi in uso od il detentore, dovrà restituirli, insieme all'eventuale targa, all'ASI che ne è proprietario.
3.5 Ricorsi
3.5.1 Avverso le relazioni delle CTN è esperibile, da parte dell'avente diritto, ricorso supportato da documentazione storica e relazione di parte, entro 60 giorni dalla ricezione del documento su esse fondato. Il ricorso sarà esaminato da un Collegio composto dai Presidenti delle Commissioni Tecniche dell'ASI e da almeno due Esperti di Marca e/o di modello e di settore della CTN di competenza, diversi da quelli che hanno già esaminato il veicolo. Il presidente della commissione interessata fungerà da relatore, senza diritto di voto. Il ricorrente potrà chiedere di essere sentito e di presenziare all'eventuale nuovo esame del veicolo. Il verdetto di detto Collegio sarà definitivo e non impugnabile.
3.5.2 Il Collegio si limiterà alla disamina della domanda, dei documenti e delle argomentazioni contenute nel ricorso, con la presenza, se richiesta, del ricorrente.
Nel caso in cui il Collegio ritenesse necessaria una nuova ispezione del veicolo, questa sarà effettuata in occasione di una sessione di esame, senza aggravio di costi a carico del ricorrente; qualora se ne ravvisasse l'urgenza, l'esame sarà tenuto in data e luogo da concordare con il ricorrente e i costi di trasferta e di ospitalità dei commissari saranno a carico dell'ASI.
Nel caso in cui, invece, sia il ricorrente a manifestare urgenza per l'esame dal vivo, la richiesta dovrà essere corredata di versamento cauzionale di somma da stabilirsi in relazione ai costi di trasferta degli Esperti di Marca e/o di modello e di settore. Tale somma verrà restituita al ricorrente nel caso di accoglimento del ricorso; verrà invece incamerata dall'ASI nel caso di suo rigetto o di accoglimento parziale, anche se per motivi non rilevati dai precedenti esaminatori.
3.5.3 Non è ammissibile alcun ricorso in ordine alla Carta d'identità FIVA in quanto di competenza degli Organi della Federazione Internazionale.
3.5.4 Per motivi operativi, ogni CTN, previa delibera del Consiglio Federale, potrà adottare particolari correttivi.

der_spaghettifresser

#28
CODICE TECNICO INTERNAZIONALE FIVA 2010

0.INTRODUZIONE
Il Codice Tecnico definisce un VEICOLO STORICO nello spirito della FIVA, stabilisce le regole per classificare i VEICOLI STORICI in vari gruppi e descrive i requisiti in base ai quali la FIVA può rilasciare una CARTA DI IDENTITA' FIVA.
La CARTA DI IDENTITA' FIVA:
• Riflette tutte le informazioni riguardanti il veicolo fornite dal proprietario e controllate da FIVA in quanto ente indipendente . Di conseguenza identifica il veicolo ed il suo stato di conservazione al momento dell'ispezione e riferisce circa la storia conosciuta del veicolo e le sue eventuali modificazioni;
• Registra le informazioni in un database e conseguentemente registra e salvaguarda la storia tecnica e conosciuta dei veicoli che sopravvivono, a beneficio del patrimonio motoristico mondiale;
• È utilizzata nelle MANIFESTAZIONI FIVA e può essere utilizzata dai proprietari per loro scopi.
Lo scopo principale è di preservare e mantenere in condizioni di marcia tutti i veicoli stradali che rientrano nella DEFINIZIONE FIVA DI VEICOLO STORICO.

1.La FIVA definisce un VEICOLO STORICO come un veicolo stradale a propulsione meccanica:
DEFINIZIONE
• Che abbia almeno 30 anni;
• Che sia conservato e mantenuto in condizioni storicamente corrette;
• Che non sia utilizzato come mezzo di trasporto quotidiano;
• E che, di conseguenza, sia parte del nostro patrimonio tecnico e culturale.

2.VEICOLO STORICO: Un veicolo che soddisfi le condizioni stabilite dalla definizione FIVA.
TERMINI
PERIODO: Il periodo in cui il VEICOLO STORICO era di uso generalizzato. Questo potrebbe variare per specifici VEICOLI STORICI in paesi diversi.
CARATTERISTICHE D'ORIGINE: Le specifiche standard di un veicolo all'epoca della sua costruzione, fino al lancio di un nuovo modello da parte del COSTRUTTORE.
COSTRUTTORE: Persona fisica o giuridica che detiene i diritti relativi e che progetta, costruisce, assembla e mette in commercio un veicolo.
RIPRODUTTORE: Persona o entità (ma non il COSTRUTTORE) che costruisce un veicolo fuori dal PERIODO che è una copia di un VEICOLO STORICO.
CODICE TECNICO INTERNAZIONALE FIVA 2010

3.REGOLE GENERALI
3.1 Il VEICOLO STORICO deve essere conservato e utilizzato in modo rispettoso dell'ambiente e come nel PERIODO d'uso.
3.2 Le modifiche fuori dal PERIODO e qualsiasi trasformazione devono essere evitate e, in linea di principio, essere limitate a quelle richieste dall'autorità o rese necessarie a causa della disabilità o infermità del possessore/guidatore, per consentire un uso sicuro del veicolo su strada. Tali modifiche devono essere fatte nello spirito del PERIODO e in modo tale che il veicolo possa essere riconvertito alla sua condizione d'origine.
3.3 Modifiche e cambiamenti devono essere documentati in modo tale che, in futuro, si possa capire in quale misura il VEICOLO STORICO differisca dalle sue condizioni originali. Tali informazioni debbono essere menzionate a pag. 4 della CARTA DI IDENTITA' FIVA.

4.TIPI DI VEICOLI
TIPO A – STANDARD
Un VEICOLO STORICO conforme alle specifiche originali, quale consegnato dal COSTRUTTORE. Minime modifiche di abbellimento effettuate nel periodo d'uso e gli accessori tipici disponibili sul mercato nello stesso PERIODO sono accettabili.

TIPO B – MODIFICATO D'EPOCA
Un VEICOLO STORICO appositamente fabbricato o modificato nel PERIODO per una precisa finalità, tipico nel suo genere e quindi di suo proprio interesse storico.

TIPO C – RIPRODUZIONI E REPLICHE
Una RIPRODUZIONE è una copia di un VEICOLO STORICO costruita fuori dal PERIODO, con o senza parti originali, che riproduce un modello specifico. Tale VEICOLO STORICO deve essere identificato e descritto chiaramente a indicare che si tratta di una RIPRODUZIONE. Il VEICOLO STORICO sarà indicato con un nome composto dalle denominazioni del RIPRODUTTORE e del COSTRUTTORE, e dal modello di cui il veicolo costituisce una RIPRODUZIONE (Esempio: Smith Bugatti Type 35).
Una REPLICA deve conformarsi alle condizioni sopra riportate ma deve essere fabbricata dal COSTRUTTORE del veicolo originale.
I VEICOLI STORICI che sono RIPRODUZIONI o REPLICHE verranno datati basandosi sulla data di completamento della loro costruzione.

TIPO D – MODIFICATO FUORI PERIODO DI PRODUZIONE
Un VEICOLO STORICO perfettamente identificato, sul quale sono state operate modifiche in epoca successiva al PERIODO, nel rispetto delle specifiche dell'epoca, utilizzando pezzi conformi agli originali.

TIPO E – ECCEZIONE
Un VEICOLO STORICO avente un'identità conosciuta, sul quale sono state operate fuori periodo modifiche utilizzando parti e/o tecnologie non esistenti nel PERIODO. Un tale veicolo deve mantenere il telaio/pianale originale e una carrozzeria a SPECIFICHE DEL PERIODO per quel modello. Non più di due dei seguenti componenti principali possono essere cambiati rispetto alle specifiche originali:
• Motore
• Trasmissione
• Ruote
• Sospensioni anteriori/sistema di sterzo
• Sospensioni posteriori
Le modifiche possono essere state fatte di recente. Tali modifiche non incidono sulla datazione del veicolo.

4.2 GRUPPI DI CONSERVAZIONE DEL VEICOLO
Un VEICOLO STORICO come originariamente prodotto, inalterato e poco deteriorato.
GRUPPO 1 – ORIGINALE
Un VEICOLO STORICO usato, mai restaurato, con specifiche originali e una storia continua, ed in condizioni originali anche se deteriorate. Parti che normalmente si deteriorano possono essere sostituite con ricambi rispondenti alle CARATTERISTICHE del PERIODO. Sono consentite riverniciature parziali o totali e riparazioni alla selleria/interni e ai trattamenti superficiali.
GRUPPO 2 – AUTENTICO
Un autoveicolo con identità conosciuta, completamente o parzialmente smontato, ricondizionato e rimontato. Sono accettabili solo minime deviazioni dalle specifiche del COSTRUTTORE in caso di indisponibilità di parti o di materiali.
GRUPPO 3 – RESTAURATO
Ricambi originali del COSTRUTTORE devono essere usati se disponibili ma possono essere rimpiazzati con altri dalle medesime caratteristiche. Gli interni e le parti esterne devono essere il più conformi possibile alle caratteristiche del PERIODO.
GRUPPO 4 – RICOSTRUITO
Un VEICOLO STORICO costruito con pezzi di uno o più veicoli del medesimo modello o tipo, rispettando il più possibile le caratteristiche d'origine del COSTRUTTORE. I ricambi originali del costruttore devono essere utilizzati quando disponibili, ma possono essere sostituiti con altri dalle medesime caratteristiche. Gli interni e le parti esterne devono essere il più conformi possibile alle caratteristiche del PERIODO.

5.CLASSIFICAZIONE DEL PERIODO DEL VEICOLO
Per le manifestazioni FIVA i veicoli rientrano tradizionalmente nelle seguenti classi:
Classe A (Ancetre) Veicoli costruiti fino al 31 dicembre 1904
Classe B (Veteran) Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1905 e il 31 dicembre 1918
Classe C (Vintage) Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1919 e il 31 dicembre 1930
Classe D (Post Vintage) Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1931 e il 31 dicembre 1945
Classe E (Dopo Guerra) Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1946 e il 31 dicembre 1960
Classe F Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1961 e il 31 dicembre 1970
Classe G Veicoli costruiti tra il 1 gennaio 1971 e il limite di età FIVA definito nel par. 1.

6.DETERMINAZIONE DELLA DATA DI COSTRUZIONE E CLASSIFI- CAZIONE
6.1 I dati necessari a determinare la data di costruzione e la classificazione di un Veicolo, o le parti di un Veicolo, devono includere qualsiasi informazione o documentazione pertinente. I numeri di telaio, motore e serie sono necessari. Per quanto riguarda i veicoli che sono originariamente identificati solo con il numero motore, tale numero sarà considerato come numero di serie del veicolo.
6.2 L'onere di fornire la documentazione necessaria è sempre a carico del proprietario del veicolo.
6.3 L'ANF (Autorità Nazionale FIVA) che rilascia il documento ha la responsabilità di determinare la data di costruzione e la classificazione del veicolo.
6.4 La datazione e la classificazione di un veicolo storico effettuate da un'ANF devono normalmente essere accettati dagli altri membri della FIVA. Se un'ANF che deve rilasciare il documento ha dei dubbi circa i dettagli del veicolo, dovrà ricercare ulteriori informazioni presso le altre ANF. In tali casi la documentazione pertinente deve essere messa a disposizione dell'ANF che ne fa richiesta o alla Commissione Tecnica.
6.5 Qualora sussista una disputa irrisolta sulla datazione e/o classificazione tra un proprietario e la sua ANF di appartenenza, o tra ANF, il caso deve essere sottoposto alla Commissione Tecnica FIVA per una decisione, con il pagamento dei dovuti diritti. La decisione presa dalla Commissione Tecnica FIVA è inappellabile.

7.CARTA DI IDENTITA' FIVA
7.1 La FIVA può, su richiesta, rilasciare una Carta di Identità ai veicoli che soddisfano i requisiti del Codice Tecnico.
7.2 La Carta di Identità FIVA è un documento di riconoscimento rilasciato dall'ANF per identificare un VEICOLO STORICO, approvato e conservato in seguito ad un'ispezione da parte della FIVA o di un suo rappresentante. La Carta di Identità rimane sempre proprietà della FIVA, ed è valida per 10 anni o fino ad un passaggio di proprietà.
7.3 In un paese dove ci sia un'ANF, il proprietario di un VEICOLO STORICO registrato in quel paese deve sottoporre il modulo di richiesta per una CARTA DI IDENTITA' FIVA a quella stessa ANF, sul modulo specificato nell'Appendice A del Codice Tecnico FIVA. Un'ANF non può rilasciare una Carta di Identità FIVA per un veicolo registrato in un altro paese.
7.4 Per VEICOLI STORICI che non sono registrati, la richiesta per una Carta di Identità FIVA deve essere sottoposta all'ANF della nazione di residenza del proprietario.
7.5 In un paese in cui non sia presente un'ANF, il proprietario di un VEICOLO STORICO registrato in quella nazione deve rivolgersi alla Commissione Tecnica FIVA per ottenere una Carta di Identità FIVA.
7.6 Un membro di un club affiliato alla FIVA, cui venga negata una Carta di Identità FIVA o che contesti una classificazione eseguita dalla propria ANF, può appellarsi contro questa decisione alla Commissione Tecnica FIVA che può delegare l'autorità alle sue sub-commissioni. Se il problema rimane irrisolto, si può fare ricorso ad un Comitato d'Appello nominato dal Comitato Generale per una decisione definitiva.
7.7 La Carta di Identità FIVA è un documento, come specificato nell'Appendice B del Codice Tecnico FIVA.
7.8 La FIVA, il suo rappresentante nazionale o un rappresentante ufficialmente nominato dalla FIVA possono in qualsiasi momento ritirare una Carta di Identità FIVA. Tale Carta deve essere immediatamente restituita all'Autorità che l'ha emanata specificando la ragione del suo ritiro. La Commissione Tecnica può annullare una decisione su Carta di Identità FIVA presa da un'ANF.

8.ALTRE
Qualsiasi ulteriore decisione presa e resa pubblica dalla Commissione Tecnica dopo la pubblicazione di questo Codice Interno deve essere considerata parte di questo Codice.

Checco-79

Citazione di: Checco-79 il Dicembre 12, 2011, 11:31:07 AM
.. tra l'altro la prossima settimana lo porto dal carrozziere a far pitturare tutta la parte bassa delle fiancate e la mascherina e visto che ci siamo smonto i pezzi e provo a far tornare nero il paraurti davanti che è l'unica nota stonata da quando l'ho lucidato l'ultima volta.

appunto.. per mascherina intendevo proprio quella striscia bianca tra i fari, che ora è verniciata nera.. ;)
Checco e Guido (t4 california '92, 2000 benzina/gpl)